Gentile Cliente,
fin dall’inizio di questa emergenza abbiamo utilizzato tutte le nostre risorse e competenze per gestire con la massima professionalità ed attenzione prima di tutto il ritorno a casa dei nostri clienti poi la gestione delle prenotazioni in essere, compatibilmente con il susseguirsi degli eventi ed in linea con le disposizioni delle autorità.
Continuerete quindi, fino alla fine della pandemia, a trovare gli aggiornamenti in merito alla fattibilità dei viaggi in questa sezione.
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 Marzo 2022 in conseguenza del perdurante rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento al nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e alla patologia ad esso associata, COVID-19.
Sono tuttora disposte misure restrittive sull’intero territorio nazionale, articolate in base a fasce di rischio differenziate per colore. Il monitoraggio della situazione in ciascuna Regione e Provincia Autonoma è disponibile sul sito web del Ministero della Salute, accessibile cliccando qui.
Possono essere disposte ulteriori limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri. Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca qui). È possibile cliccare qui per consultare tutta la normativa vigente in tema di Coronavirus.
In caso di spostamenti, in Italia o all’estero, si raccomanda di scaricare la App IMMUNI.
Inoltre, dal 6 dicembre 2021, sul territorio nazionale è stato introdotto il cosiddetto “Green Pass Rafforzato”, che si ottiene solo a seguito di vaccinazione o guarigione e che è necessario per accedere ad alcuni servizi. In merito al Green Pass Rafforzato, si raccomanda un’attenta consultazione sia delle FAQ disponibili sul portale dedicato, sia della tabella predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che riassume le attività per le quali è sempre necessario, anche in base alla fascia di rischio della propria regione.
Si ricorda che un certificato che attesti la somministrazione della prima dose di vaccino a due dosi (seconda dose in attesa di somministrazione) non è sufficiente ai fini dell’ingresso in Italia dall’estero. Per maggiori informazioni sui requisiti di ingresso dall’estero, continuare a leggere le informazioni riportate di seguito e selezionare il link relativo all’Elenco di Paesi di interesse.
SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO
Da gennaio 2020, perdura in tutto il mondo l’emergenza sanitaria causata da COVID-19. Tutti coloro che intendano recarsi all’estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, devono considerare che qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un rischio di carattere sanitario. In particolare, nel caso in cui sia necessario sottoporsi a test molecolare o antigenico per l’ingresso/rientro in Italia, si rammenta che i viaggiatori devono prendere in considerazione la possibilità che il test dia un risultato positivo. In questo caso, non è possibile viaggiare con mezzi commerciali e si è soggetti alle procedure di quarantena e contenimento previste dal Paese in cui ci si trova. Tali procedure interessano, secondo la normativa locale, anche i cosiddetti “contatti” con il soggetto positivo, che sono ugualmente sottoposti a quarantena/isolamento dalle autorità locali e a cui non è consentito spostarsi. Si raccomanda, pertanto, di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all’estero, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi a COVID-19.
La disciplina generale italiana per gli spostamenti da/per l’estero è contenuta nel DPCM 2 marzo 2021, nell’Ordinanza 22 ottobre 2021 e nell’Ordinanza 14 dicembre 2021, in vigore dal 16 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022. Il DPCM continua a basarsi su cinque elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure. Tali elenchi possono essere modificati con apposita Ordinanza adottata dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Per i dettagli, selezionare la voce di interesse, cliccando sulla lettera o il titolo nell’elenco che segue.
A – San Marino, Città del Vaticano
B – Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati con apposita Ordinanza, tra quelli di cui all’elenco C. Al momento, nessuno Stato è in questo elenco.
C -Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi(esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
D –Argentina, Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Canada, Cile, Colombia, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Qatar, Ruanda, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell’isola di Cipro), Repubblica di Corea, Stati Uniti d’America, Uruguay, Taiwan, Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao.
E -Resto del mondo: tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.
Paesi soggetti a misure speciali:Sudafrica, Lesotho, Botswana, eSwatini, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia. In base all’Ordinanza 26 novembre 2021del Ministro della Salute, prorogatafino al 31 gennaio 2022conOrdinanza 14 dicembre 2021, è vietato l’ingresso/transitoin Italia a coloro che, nei quattordici (14) giorni precedenti abbiano soggiornato/transitato in uno dei Paesi indicati. Sono previste alcune eccezioni, per le quali si rimanda alla sezione “Paesi soggetti a misure speciali“.
Corridoi turistici Covid-free: interessano alcuni Paesi altrimenti in elenco E (Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam).
Modulo di localizzazione – digital Passenger Locator Form (dPLF)
A partire dal 24 maggio 2021, ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza del 14 maggio 2021, chiunque faccia ingresso in Italia, per una qualsiasi durata e attraverso qualsiasi mezzo di trasporto, da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D ed E dell’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, è tenuto a compilare un Modulo per la Localizzazione in formato digitale, denominato anche digital Passenger Locator Form (dPLF).
Si tratta di moduli con cui vengono raccolte le informazioni di contatto e le specifiche sull’indirizzo della permanenza dei viaggiatori in territorio nazionale, per permettere all’Autorità Sanitaria italiana di contattarli tempestivamente, qualora esposti ad una malattia infettiva diffusiva. In caso di viaggio in aereo, sarà compito del vettore verificare l’avvenuta compilazione del dPLF prima dell’imbarco del passeggero. La mancata compilazione comporterà il diniego all’imbarco.
Per maggiori informazioni, si raccomanda di consultare le Ordinanze su citate, il sito web del Ministero della Salute e le compagnie aeree interessate.
Il dPLF va inviato obbligatoriamente prima dell’imbarco. Sarà comunque sempre modificabile il campo relativo al numero di posto assegnato sul volo. È sufficiente compilare un unico dPLF per nucleo familiare.
Per maggiori informazioni consultare il sito Passenger Locator Form digitale Europeo
Per informazioni dettagliate sulla compilazione obbligatoria dei Passenger Locator Forms si rimanda al sito web del Ministero della Salute.
La compilazione del modulo digitale, sostituisce la dichiarazione di cui all’art. 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. In casi eccezionali, ovvero esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici, sarà possibile compilare il modulo cartaceo. Si precisa che l’autodichiarazione resa alla Polizia di Frontiera dovrà sempre essere esibita in versione cartacea.
Siamo in un momento molto imprevedibile ed in continua evoluzione: vi terremo aggiornati sulle nuove “aperture” non appena ne saremo a conoscenza.
Ultimo aggiornamento: 16/12/2021 ore 10.30